Art. 1
In vigore dal 26 nov 2010
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg», «Hessen», «IBH», «Helaba» e «Thüringen» e degli organismi pagatori «Andalucia» e «Asturias» per le spese dell’esercizio finanziario 2009 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.
Storico versioni
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