Art. 1
In vigore dal 25 nov 2010
La decisione 2007/441/CE è così modificata:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2013.
Eventuali richieste di proroga di tali misure sono accompagnate da una relazione che comprenda un riesame della percentuale di restrizione applicata al diritto a detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.»;
2)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2013.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:748:oj#art-1