Art. 1

In vigore dal 25 nov 2010
Il fosfato ferroso di ammonio come fonte di ferro, quale definito nell’allegato, può essere commercializzato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare da usare negli alimenti fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 953/2009, della direttiva 2002/46/CE e/o del regolamento (CE) n. 1925/2006.
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