Art. 1
In vigore dal 22 nov 2010
Il riconoscimento della Georgia, accordato in virtù dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/25/CE, è revocato per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.
Storico versioni
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