Art. 1
In vigore dal 9 nov 2010
1. Gli Stati membri di cui alla parte I dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.
2. Gli Stati membri di cui alla parte II dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.
Per quanto riguarda la Lettonia, l’esenzione dall’obbligo relativamente a Zea mays si applica anche ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
3. Gli Stati membri di cui alla parte III dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 bis, al genere elencato nella prima colonna della tabella.
4. Gli Stati membri di cui alla parte IV dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.
5. Gli Stati membri di cui alla parte V dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell’articolo 20, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.
6. Gli Stati membri di cui alla parte VI dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 34, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.
7. Gli Stati membri di cui alla parte VII dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17, alle specie elencate nella prima colonna della tabella e corrispondenti all’indicazione «X» nella colonna dei rispettivi Stati membri.
Per quanto riguarda Malta, l’esenzione dall’obbligo relativamente al girasole si applica anche ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
Storico versioni
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