Art. 2

In vigore dal 8 nov 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere alla notifica prevista all’articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione, allo scopo di impegnare l’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:717:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo