Art. 2

Portata e durata del programma coordinato di sorveglianza

In vigore dal 5 nov 2010
Portata e durata del programma coordinato di sorveglianza 1.   Gli Stati membri eseguono un programma coordinato di sorveglianza per valutare la prevalenza di Listeria monocytogenes nelle seguenti categorie di prodotti alimentari pronti, su campioni scelti a caso a livello della vendita al dettaglio: a) pesce affumicato a caldo o a freddo o pesce di tipo «gravad lax», imballato (non congelato); b) formaggi a pasta molle o semi molle, ad eccezione dei formaggi freschi; c) prodotti a base di carne soggetti a trattamento termico, imballati. 2.   Le attività di campionamento nel quadro del programma coordinato di sorveglianza previsto al paragrafo 1 sono effettuate a partire dal 2010 e comprendono almeno 12 mesi.
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