Art. 2
In vigore dal 28 ott 2010
1. L’Unione può concedere un contributo finanziario per il piano pari al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:
a)
l’esecuzione di esami di laboratorio per:
i)
il rilevamento di antigeni o di anticorpi della rabbia;
ii)
l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
iii)
il rilevamento del biomarcatore;
iv)
la titolazione delle esche vaccino;
b)
l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche e l’acquisto e la somministrazione di vaccini agli animali d’allevamento per via parenterale previsti dal piano.
Tuttavia il contributo finanziario dell’Unione per le spese di cui alle lettere a) e b) non può essere superiore a 2 300 000 EUR.
2. Il rimborso massimo delle spese da versare all’Italia per il piano non può superare in media gli importi seguenti:
a)
test sierologico
8 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
8 EUR per test;
c)
test di immunofluorescenza (FAT)
12 EUR per test;
d)
test di reazione a catena della polimerasi (PCR)
10 EUR per test;
e)
acquisto di vaccini orali ed esche
0,4 EUR per dose;
f)
acquisto di vaccini parenterali
1 EUR per dose;
g)
vaccinazione degli animali d’allevamento
1,50 EUR per animale.
3. Le spese sostenute per eseguire gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera a) includono:
a)
le spese sostenute per l’acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e dei beni di consumo utilizzati per l’esecuzione dei test;
b)
le spese per il personale assegnato specificamente, in tutto o in parte, all’esecuzione dei test;
c)
le spese generali pari a non oltre il 7 % dell’importo totale delle spese di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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