Art. 2

In vigore dal 28 ott 2010
1.   L’Unione può concedere un contributo finanziario per il piano pari al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per: a) l’esecuzione di esami di laboratorio per: i) il rilevamento di antigeni o di anticorpi della rabbia; ii) l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia; iii) il rilevamento del biomarcatore; iv) la titolazione delle esche vaccino; b) l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche e l’acquisto e la somministrazione di vaccini agli animali d’allevamento per via parenterale previsti dal piano. Tuttavia il contributo finanziario dell’Unione per le spese di cui alle lettere a) e b) non può essere superiore a 2 300 000 EUR. 2.   Il rimborso massimo delle spese da versare all’Italia per il piano non può superare in media gli importi seguenti: a) test sierologico 8 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa 8 EUR per test; c) test di immunofluorescenza (FAT) 12 EUR per test; d) test di reazione a catena della polimerasi (PCR) 10 EUR per test; e) acquisto di vaccini orali ed esche 0,4 EUR per dose; f) acquisto di vaccini parenterali 1 EUR per dose; g) vaccinazione degli animali d’allevamento 1,50 EUR per animale. 3.   Le spese sostenute per eseguire gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera a) includono: a) le spese sostenute per l’acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e dei beni di consumo utilizzati per l’esecuzione dei test; b) le spese per il personale assegnato specificamente, in tutto o in parte, all’esecuzione dei test; c) le spese generali pari a non oltre il 7 % dell’importo totale delle spese di cui alle lettere a) e b).
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