Art. 1
In vigore dal 26 ott 2010
La decisione 2002/499/CE è così modificata:
1)
nell’, primo e secondo comma, occorre sostituire la dicitura «1o agosto di ogni anno dal 2005 al 2010» con «1o agosto di ogni anno»;
2)
la tabella che figura all’articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:
«Vegetali
Periodo
Chamaecyparis
dall’1.1.2011 al 31.12.2020
Juniperus
dall’1.11 al 31.3 di ogni anno fino al 31.12.2020
Pinus
dall’1.1.2011 al 31.12.2020».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:646:oj#art-1