Art. 1

In vigore dal 26 ott 2010
La decisione 2002/499/CE è così modificata: 1) nell’, primo e secondo comma, occorre sostituire la dicitura «1o agosto di ogni anno dal 2005 al 2010» con «1o agosto di ogni anno»; 2) la tabella che figura all’articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella: «Vegetali Periodo Chamaecyparis dall’1.1.2011 al 31.12.2020 Juniperus dall’1.11 al 31.3 di ogni anno fino al 31.12.2020 Pinus dall’1.1.2011 al 31.12.2020».
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