Art. 2

In vigore dal 25 ott 2010
In deroga alla presentazione tipo definita nell’allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Grecia le carcasse di suino possono essere scotennate in maniera uniforme prima della pesatura e della classificazione. Per poter stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato è adattato applicando la seguente formula: peso a caldo della carcassa = 1,05232 × peso della carcassa scotennata.
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Art. 2 Decisione (UE) 2010/642 — Testo vigente | Portale Normativo