Art. 2

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale verificatesi durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi loro associati che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate nell'allegato IV.
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