Art. 2
Modifica della decisione 2008/231/CE
In vigore dal 21 ott 2010
Modifica della decisione 2008/231/CE
La decisione 2008/231/CE è modificata nel modo seguente.
a)
Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:
«Articolo 1 bis
Gestione dei codici tecnici
1. L’Agenzia ferroviaria europea (ERA) pubblica nel suo sito Internet gli elenchi dei codici tecnici di cui agli allegati P9, P10, P11, P12 e P13.
2. L’ERA tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa la loro evoluzione. La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di questi codici tecnici mediante il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.
Articolo 1 ter
Fino al 31 dicembre 2013, se un veicolo è venduto o dato in noleggio per un periodo ininterrotto superiore a 6 mesi e se nessun cambiamento interviene per quanto riguarda l’insieme delle caratteristiche tecniche per le quali la messa in servizio del veicolo è stata autorizzata, il numero europeo di veicolo (NEV) può essere modificato mediante una nuova immatricolazione del veicolo, previo annullamento della prima immatricolazione.
Se questa nuova immatricolazione riguarda uno Stato membro diverso da quello della prima immatricolazione, l’organismo di immatricolazione competente per la nuova immatricolazione può chiedere una copia della documentazione concernente l’immatricolazione precedente.
Questo cambiamento di NEV non pregiudica l’applicazione degli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE per quanto riguarda le procedure di autorizzazione.
I costi amministrativi legati al cambiamento di NEV sono a carico della parte che richiede la modifica.»
b)
Gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:640:oj#art-2