Art. 2

In vigore dal 19 ott 2010
La presente decisione riguarda l’adeguatezza della protezione fornita ad Andorra al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all’attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all’interno degli Stati membri.
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