Art. 2
In vigore dal 7 ott 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione previsto all’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (2).
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