Art. 1

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'elenco dell'allegato, che sono state incriminate dall'ICTY. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all'allegato. 3.   Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese. 4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
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