Art. 1

In vigore dal 5 ott 2010
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi alla Francia, ai Paesi Bassi, alla Svezia e al Regno Unito per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2010 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
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