Art. 1
In vigore dal 30 set 2010
1. Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità polacche competenti, per essere distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Polonia nel maggio 2010, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti considerati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di primo soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
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