Art. 1

In vigore dal 27 set 2010
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica francese e la Repubbblica italiana sono autorizzate a considerare l’intero sito dell’attuale tunnel stradale del Colle di Tenda e il cantiere del nuovo tunnel stradale del Colle di Tenda, che correrà parallelo al primo, come situati sul territorio italiano ai fini della fornitura di beni e della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni connesse alla costruzione e, successivamente, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, nonché ai fini del funzionamento, della manutenzione e della sicurezza del tunnel attuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2010:582:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo