Art. 1

In vigore dal 27 set 2010
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono autorizzati a considerare che il ponte di confine sul fiume Mosella, che collega la strada tedesca B 419 con la strada N1 del Lussemburgo tra Wellen e Grevenmacher, e il relativo cantiere siano interamente situati sul territorio del Granducato di Lussemburgo ai fini delle forniture di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.
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