Art. 8
Status della missione e del personale
In vigore dal 23 set 2010
Status della missione e del personale
1. Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.
2. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco.
3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.
Storico versioni
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