Art. 16
Comunicazione di informazioni classificate
In vigore dal 23 set 2010
Comunicazione di informazioni classificate
1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
2. L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.
3. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l’Unione.
4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi e alle organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).
Storico versioni
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