Art. 12

Sicurezza

In vigore dal 23 set 2010
Sicurezza 1.   Il comandante dell’operazione civile, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio, dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL RD Congo a norma degli . 2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea e relativi documenti. 3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Consiglio. 4.   Il personale dell'EUPOL RD Congo è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione. 5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.
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Sicurezza (Art. 12 Decisione (UE) 2010/576) — Testo vigente | Portale Normativo