Art. 10
Partecipazione degli Stati terzi
In vigore dal 21 set 2010
Partecipazione degli Stati terzi
1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico, il Consiglio autorizza il CPS a invitare Stati terzi a proporre un contributo alla missione, a condizione che questi sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, se necessario, delle disposizioni tecniche aggiuntive. Se l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.
Storico versioni
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