Art. 3

In vigore dal 16 set 2010
La decisione 2008/751/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 e tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.»; 2) all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 dicembre 2010.»; 3) l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione.
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