Art. 2
In vigore dal 13 set 2010
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo di Spagna, che svolge la funzione di depositario, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del protocollo ICZM, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata al protocollo ICZM.
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