Art. 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

In vigore dal 13 set 2010
L’ dell’allegato dell’accordo è sostituito dal seguente: « Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive 1.   La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (*1) (in prosieguo «direttiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti: la Svizzera conserva il diritto a) di sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all’articolo 27, paragrafi 1 o 2, e/o all’articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi; b) di esigere che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie. 2.   Se la Svizzera: a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e b) ritiene che un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio, può contattare lo Stato membro che ha giurisdizione al fine di ottenere una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte della Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all’emittente televisiva di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica entro due mesi alla Svizzera i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione a margine del comitato di contatto per esaminare il caso. 3.   Se la Svizzera ritiene: a) che i risultati conseguiti mediante l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e b) che l’emittente televisiva di cui trattasi sia stabilita nello Stato membro che ha giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera, può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente televisiva interessata. Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti. 4.   La Svizzera può adottare misure ai sensi del paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti: a) ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e b) il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie e, in particolare, che la valutazione effettuata dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si fonda su corrette motivazioni. (*1)   GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.» "
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