Art. 4
In vigore dal 20 ago 2010
Nella decisione 2004/211/CE, allegato I, la voce relativa all’Egitto è sostituita dal testo seguente:
«EG
Egitto
EG-0
Tutto il paese
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EG-1
Governatorati di Alessandria, Beheira, Krafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (comprese Grande Cairo e la città di Giza), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:463:oj#art-4