Art. 4

In vigore dal 20 ago 2010
Nella decisione 2004/211/CE, allegato I, la voce relativa all’Egitto è sostituita dal testo seguente: «EG Egitto EG-0 Tutto il paese — — — — — — — — — — — EG-1 Governatorati di Alessandria, Beheira, Krafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (comprese Grande Cairo e la città di Giza), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef — — — — — — — — — — —»
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