Art. 1
Controlli e notifiche
In vigore dal 17 ago 2010
La decisione 2007/365/CE è così modificata:
1)
all’, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
“vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;»
2)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Controlli e notifiche
1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante Palmae nel loro territorio.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali controlli sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno. Negli Stati membri in cui è presente l’organismo specifico la notifica è corredata di:
a)
una versione aggiornata dei piani d’azione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;
b)
un elenco aggiornato delle zone delimitate, elaborato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione (carte geografiche comprese).
2. Gli Stati membri garantiscono che ogni caso sospetto o effettiva rilevazione concernente la presenza dell’organismo specifico in una zona del loro territorio è immediatamente notificato all’ente ufficiale competente dello Stato membro interessato.
3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a informare in ogni caso, entro cinque giorni e per iscritto, la Commissione e gli altri Stati membri dell’effettiva rilevazione dell’organismo specifico in una zona all’interno del proprio territorio in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata.»;
3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Misure di eliminazione, zone delimitate e piani d’azione
1. Quando dai risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell’organismo specifico nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro deve immediatamente:
a)
fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell’allegato II;
b)
elaborare e attuare un piano d’azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell’allegato II.
2. Quando uno Stato membro fissa una zona delimitata ed elabora un piano d’azione conformemente al paragrafo 1, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica a norma dell’articolo 5, paragrafo 3. La notifica comprende una descrizione della zona delimitata, la relativa carta geografica e il suddetto piano d’azione.
3. Gli Stati membri garantiscono che il piano d’azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.
4. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), paragrafo 1, nei casi in cui dai controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dalle notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:
a)
le piante risultate infestate facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l’organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;
b)
la partita sia stata introdotta all’interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell’introduzione; e
c)
prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell’organismo, il livello di infestazione, il periodo dell’anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro interessato, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell’organismo specifico dal momento dell’introduzione della partita contaminata nella zona in questione.
In tali casi gli Stati membri elaborano un piano d’azione conformemente al punto 3 dell’allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell’allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.»;
4)
Gli allegati della decisione 2007/365/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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