Art. 2

In vigore dal 12 ago 2010
1.   Gli importi indicati nell’allegato sono considerati un’entrata per il bilancio del’Unione europea. 2.   La Romania può versare al bilancio dell’Unione gli importi figuranti nell’allegato in quattro rate uguali. La prima rata è versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di comunicazione della presente decisione al nuovo Stati membro interessato. Le rate successive sono versate rispettivamente entro il 31 ottobre 2011, il 31 ottobre 2012 e il 31 ottobre 2013.
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