Art. 11
Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 12 ago 2010
Partecipazione di Stati terzi
1. Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Georgia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:452:oj#art-11