Art. 6
Costituzione e composizione della squadra
In vigore dal 11 ago 2010
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, la RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. La RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso la RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso la RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati alla RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato della RSUE.
4. Uffici della RSUE sono mantenuti a Khartoum e a Juba e comprendono un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato della RSUE di cui all’, può essere inoltre istituita una sede distaccata nel Darfur, se gli uffici esistenti a Khartoum e a Juba non sono in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale della RSUE schierato nella regione del Darfur.
Storico versioni
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