Art. 12
Coordinamento
In vigore dal 11 ago 2010
Coordinamento
1. La RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. La RSUE concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività della RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. La RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle di Khartoum e di Addis Abeba, e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. La RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Storico versioni
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