Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 11 ago 2010
La decisione 2010/109/PESC è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Peter SEMNEBY quale RSUE per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Finanziamento 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1 855 000 EUR. 2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 1 410 000 EUR. 3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.»
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