Art. 3

Mandato

In vigore dal 11 ago 2010
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato: a) in primo luogo, di contribuire alla preparazione delle discussioni a livello internazionale previste al punto 6 dell’accordo del 12 agosto 2008, che vertono in particolare: — sulle modalità di sicurezza e di stabilità nella regione, — sulla questione dei rifugiati e degli sfollati in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, — su qualsiasi altro argomento di comune accordo tra le parti, secondariamente, di contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla nel corso delle suddette discussioni; b) di agevolare l’attuazione dell’accordo concluso l’8 settembre 2008 a Mosca e a Tbilisi, come pure dell’accordo del 12 agosto 2008, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); nell’ambito delle summenzionate attività, di contribuire all’attuazione della politica dell’UE in materia di diritti dell’uomo e dei suoi orientamenti in tale settore, in particolare quelli su bambini e donne.
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