Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 11 ago 2010
Coordinamento 1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l’RSUE per il Caucaso meridionale nel rispetto degli obiettivi specifici del mandato di quest’ultimo. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
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