Art. 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
In vigore dal 11 ago 2010
La decisione 2010/156/PESC è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale RSUE nella FYROM è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’AR, deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»;
2)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 340 000 EUR.
2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 310 000 EUR.
3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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