Art. 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

In vigore dal 11 ago 2010
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
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Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale (Art. 7 Decisione (UE) 2010/443) — Testo vigente | Portale Normativo