Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 11 ago 2010
Coordinamento 1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e dell’RSUE per l’Afghanistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione. 2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
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Coordinamento (Art. 12 Decisione (UE) 2010/443) — Testo vigente | Portale Normativo