Art. 5
Alto rappresentante
In vigore dal 11 ago 2010
Alto rappresentante
Il ruolo dell’RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell’alto rappresentante nella BiH, né il suo ruolo di coordinamento dell’insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall’accordo quadro generale per la pace e successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l’attuazione della pace (PIC).
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