Art. 12
Coordinamento
In vigore dal 11 ago 2010
Coordinamento
1. L’RSUE promuove la coerenza tra gli attori della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
3. L’RSUE garantisce la coerenza tra le azioni intraprese dalla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) e dalla missione di polizia dell’Unione europea intrapresa nel quadro della riforma del settore della sicurezza (RSS) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo), e fornisce ai capi di tali missioni consulenza politica a livello locale. L’RSUE contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella riforma del settore della sicurezza nell’RDC. Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.
Storico versioni
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