Art. 1
In vigore dal 10 ago 2010
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, il periodo durante il quale le autorità bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero, elencati all’articolo 63, paragrafo 4, secondo comma, del suddetto regolamento e conformemente ai motivi di opposizione di cui all’articolo 11, è prolungato fino al 31 dicembre 2012.
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