Art. 1

In vigore dal 5 ago 2010
La decisione 2004/558/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un’azienda la cui situazione sanitaria rispetto al virus BHV1 è ignota, situata nello Stato membro di destinazione indicato nell’allegato I, dove, secondo il programma nazionale approvato di eradicazione, tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e dalla quale possono essere trasportati solo al macello;» 2) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il secondo trattino: “articolo 3, paragrafo …, lettera …, della decisione 2004/558/CE della Commissione”»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l’introduzione di bovini destinati alla produzione di carne in un’azienda indenne da BHV1, secondo la definizione dell’allegato III (“azienda indenne da BHV1”), situata in una regione di tale Stato membro figurante nell’allegato II alle seguenti condizioni: a) gli animali non sono stati vaccinati contro il BHV1, sono originari di aziende indenni da BHV1 e vi sono rimasti sin dalla nascita; b) gli animali sono trasportati senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore; c) negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione o dalla nascita nel caso di animali di età inferiore a 30 giorni, gli animali sono rimasti nell’azienda di origine o in un impianto di isolamento approvato dall’autorità competente, situato in uno Stato membro dove la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria e dove, in un raggio di 5 km attorno all’azienda o all’impianto di isolamento, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV1 negli ultimi 30 giorni; d) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1, nel caso in cui gli animali provengano da una mandria vaccinata contro il BHV1, o, in tutti gli altri casi, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 effettuato su un campione di sangue prelevato nei 7 giorni precedenti la spedizione dall’azienda di cui alla lettera c); e) nell’azienda di destinazione indenne da BHV1 tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e sono spostati solo per essere trasportati al macello; f) gli animali di cui alla lettera d) sono sottoposti a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1, effettuato su un campione di sangue prelevato entro 21-28 giorni dall’arrivo nell’azienda di cui alla lettera e): i) con esito negativo in ciascun caso; oppure ii) la qualifica di indenne da BHV1 dell’azienda è sospesa fino alla macellazione degli animali infetti entro meno di 45 giorni dall’arrivo nell’azienda; e — gli animali a contatto diretto con gli animali infetti hanno reagito negativamente all’esame per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure — gli animali che hanno condiviso uno spazio aereo comune con gli animali infetti hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure — gli animali rimasti nell’azienda hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure — la qualifica di indenne da BHV1 è riattribuita in conformità del punto 4 dell’allegato III. 5.   Lo Stato membro di destinazione di cui al paragrafo 4 comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni figuranti nell’allegato II in cui sono attuati i provvedimenti di cui al paragrafo 4 e la data prevista per l’applicazione.»; 3) l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione. 4) l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
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