Art. 1

In vigore dal 3 ago 2010
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente: «7.   In deroga al paragrafo 1, l'Algeria può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria; b) ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria. Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo.»
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