Art. 1
Coerenza della risposta dell’UE
In vigore dal 30 lug 2010
L’azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le forze schierate a tale scopo operano al largo della Somalia e dei paesi vicini nelle aree marittime nella regione dell’Oceano indiano, in conformità dell’obiettivo politico di un’operazione marittima dell’UE, quale definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.»;
2)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS a adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare i documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e/o del comandante della forza dell’UE. Il Consiglio, assistito dall’AR, conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell’operazione militare dell’UE.»;
3)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Coerenza della risposta dell’UE
L’AR, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.»;
4)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’AR agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, le autorità della Somalia e le autorità dei paesi vicini, nonché con gli altri attori interessati. Nell’ambito dei contatti con l’Unione africana, l’AR è assistito dal rappresentante speciale dell’UE (RSUE) presso l’Unione africana.»;
5)
all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Quando l’UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall’UE, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della presente operazione.»;
6)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Status delle forze dirette dall’UE
Lo status delle forze dirette dall’UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il compimento e il buono svolgimento della missione, che:
—
stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi,
—
operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne,
è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato.»;
7)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze
1. L’AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio (*1).
2. L’AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell’UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all’operazione che sono soggette al segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*2).
(*1) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1)."
(*2) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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