Art. 1
Modifiche alla decisione 2009/767/CE
In vigore dal 28 lug 2010
Modifiche alla decisione 2009/767/CE
La decisione 2009/767/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano l’elenco di fiducia sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche riportate nell’allegato.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Gli Stati membri firmano elettronicamente il loro elenco di fiducia in formato leggibile a macchina e, come minimo, pubblicano il formato leggibile all’uomo di tale elenco facendo ricorso ad un canale sicuro, al fine di garantirne l’autenticità e l’integrità.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
il nome dell’organismo o degli organismi responsabili dell’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco di fiducia, sia in formato leggibile all’uomo che in formato leggibile a macchina;
b)
i luoghi in cui sono pubblicati i formati leggibili all’uomo e i formati leggibili a macchina dell’elenco di fiducia;
c)
il certificato a chiave pubblica usato per avviare il canale sicuro attraverso il quale è pubblicato l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo oppure, se questo è firmato elettronicamente, il certificato a chiave pubblica usato per firmarlo;
d)
il certificato a chiave pubblica usato per firmare elettronicamente l’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina;
e)
qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere da a) a d).»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, attraverso un canale sicuro su un server web autenticato, le informazioni di cui al paragrafo 3 notificate dagli Stati membri, sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina e firmato.»;
2)
l’allegato è modificato in conformità all’allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:425:oj#art-1