Art. 1

Modifiche alla decisione 2009/767/CE

In vigore dal 28 lug 2010
Modifiche alla decisione 2009/767/CE La decisione 2009/767/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri elaborano e pubblicano l’elenco di fiducia sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche riportate nell’allegato.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Gli Stati membri firmano elettronicamente il loro elenco di fiducia in formato leggibile a macchina e, come minimo, pubblicano il formato leggibile all’uomo di tale elenco facendo ricorso ad un canale sicuro, al fine di garantirne l’autenticità e l’integrità.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le seguenti informazioni: a) il nome dell’organismo o degli organismi responsabili dell’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco di fiducia, sia in formato leggibile all’uomo che in formato leggibile a macchina; b) i luoghi in cui sono pubblicati i formati leggibili all’uomo e i formati leggibili a macchina dell’elenco di fiducia; c) il certificato a chiave pubblica usato per avviare il canale sicuro attraverso il quale è pubblicato l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo oppure, se questo è firmato elettronicamente, il certificato a chiave pubblica usato per firmarlo; d) il certificato a chiave pubblica usato per firmare elettronicamente l’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina; e) qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere da a) a d).»; d) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, attraverso un canale sicuro su un server web autenticato, le informazioni di cui al paragrafo 3 notificate dagli Stati membri, sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a macchina e firmato.»; 2) l’allegato è modificato in conformità all’allegato alla presente decisione.
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