Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 28 lug 2010
Autorizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6; b) mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6; c) prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6, per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco ad eccezione della coltivazione.
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