Art. 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

In vigore dal 28 lug 2010
Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h), dell’allegato. 2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.
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Monitoraggio degli effetti ambientali (Art. 4 Decisione (UE) 2010/419) — Testo vigente | Portale Normativo