Art. 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
In vigore dal 28 lug 2010
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11, di cui alla lettera b), dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:419:oj#art-1