Art. 1
In vigore dal 12 lug 2010
1. Viene stanziato un importo pari a 150 milioni di EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono FES e di quelli precedenti, con lo scopo di rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan; il 2 % di tale importo è destinato a finanziare le spese della Commissione per misure di sostegno.
2. Tali fondi sono gestiti attraverso una gestione centralizzata e congiunta in conformità alle norme e alle procedure previste per il decimo FES.
Storico versioni
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