Art. 1

In vigore dal 12 lug 2010
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica di Slovenia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.
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